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LO STATUTO DI LIBRINGIRO ODV

Art. 1 (Natura)
È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, della legge Regione Lombardia del 14 febbraio 2008 e successive modifiche l'associazione di promozione sociale denominata ”LIBRINGIRO Associazione di Promozione Sociale” (potrà essere utilizzata la denominazione “LIBRINGIRO A.P.S.”) , con sede in Paderno d’Adda (LC) in Via Marconi 1. L'Associazione, che è indipendente, apartitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

Art. 2 (Finalità)
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di operare nel settore della cultura con particolare attenzione alla diffusione e promozione del libro e della lettura.
Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Art. 3 (Attività istituzionali)
L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta alla promozione e alla diffusione del libro e della lettura. In particolare l'Associazione intende:
1) promuovere attività di diffusione e promozione di libri, della loro analisi e interpretazione nonchè corsi, conferenze, incontri e seminari nel campo del libro e della lettura nelle diverse forme;
2) promuovere attività di formazione: corsi tematici e di aggiornamento, laboratori e stage, cicli seminariali nonché conferenze, convegni e mostre rivolti a insegnanti, educatori, professionisti, appassionati e scuole di ogni ordine e grado;
3) essere un punto d’incontro e riferimento per tutti coloro, anziani, adulti e ragazzi che intendono avvicinarsi ad attività culturali, di informazione e ludiche, sviluppando la crescita culturale e civile dei propri soci;
4) favorire la nascita di un collegamento tra tutte le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati nella diffusione e promozione del libro e della lettura;
5) ingaggiare e assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'associazione per il compimento degli obiettivi statutari
6) in via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali

Art. 4 (Definizione di associato)
Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo. Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.

Art. 5 (Diritti ed obblighi degli Associati)
A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, tutti gli Associati:
- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato;
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale.

Art. 6 (Perdita della qualità di Associato)
La perdita della qualità di Associato avviene per:
a) dimissioni volontarie;
b) mancato versamento della quota associativa annuale;
c) morte;
d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato.

Art. 7 (Entità ed amministrazione del patrimonio)
L'Associazione dispone di un fondo comune iniziale, costituito dai versamenti dei soci costituenti. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore.

Art. 8 (Entrate dell'Associazione)
Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) le rendite del patrimonio;
b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
f) le quote annuali associative.
In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.

Art. 9 (Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci)
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12 comma 1°.
L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 10 (Organi dell'Associazione)
Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori (ove eletto).

Art. 11 (Composizione dell'Assemblea)
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.

Art. 12 (Compiti dell'Assemblea)
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo.
Spetta all'Assemblea ordinaria l'approvazione del programma delle attività dell'Associazione e l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:
-   per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
-   per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto;
-   quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore. Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera raccomandata o mail (agli indirizzi che l'associato ha comunicato al momento della sottoscrizione della quota associativa o a quelli successivamente comunicati per iscritto), almeno dieci giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o fax, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Art. 13 (Composizione e nomina del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre e da un massimo di cinque membri eletti fra gli Associati dall'Assemblea, e comunque sempre in numero dispari.  I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo. All'interno del direttivo un consigliere svolgerà il ruolo di Segretario, ovvero colui che redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Al Segretario spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Un secondo consigliere svolgerà la funzione di Tesoriere; ovvero presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Il Tesoriere provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Art. 14 (Decadenza ed obblighi dei consiglieri)
Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.
Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.
I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 15 (Compiti del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri. Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la indegnità. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea la nomina di un Collegio dei Revisori.

Art. 16 (Convocazione e validità delle sedute del Consiglio Direttivo)
II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, a mezzo posta, raccomandata o mail, almeno sette giorni prima della seduta. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri regolarmente numerati. Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 17 (Elezione del Presidente)
Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un massimo di due mandati consecutivi.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 13, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Compiti del Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 21 (Scioglimento dell'Associazione)
Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.
Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.  In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 22 (Modifica dello Statuto)
Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23 (Rinvio a disposizioni vigenti)
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.